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Protezione internazionale - Protezione umanitaria – Cass. n. 23720/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Legami familiari del richiedente nel territorio nazionale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell'effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ravvisato una condizione di vulnerabilità per il richiedente asilo che aveva abbandonato un paese in cui non aveva legami socio-culturali ed affettivi di nessun genere, ricongiungendosi alla madre, regolarmente soggiornante in Italia,paese dove aveva avviato altresì un percorso di integrazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23720 del 28/10/2020 (Rv. 659278 - 01)

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