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Protezione sussidiaria - conflitto armato – Cass. n. 23942/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione sussidiaria - Presupposto - Violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito - Ricorso per cassazione - Limiti.

In tema di protezione sussidiaria, l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 (Rv. 659606 - 01)

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