Protezione internazionale - Valutazione di credibilità – Cass. n. 23891/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 251 del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su opinioni- Motivazione perplessa - Sussistenza - Fattispecie relativa a richiedente omosessuale.
In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, pur considerando l'innegabile margine di discrezionalità che la connota, non può essere motivata mediante il richiamo a giudizi che riflettono le mere opinioni del giudice o che siano il frutto di sue impressioni o suggestioni(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente, dichiaratosi omosessuale, sull'assunto della mancata dimostrazione, da un lato, dell'avvio da parte di costui di "un percorso di consapevolezza sofferta” della propria condizione nonché della mancata instaurazione in Italia di "rapporti omosessuali”) .
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23891 del 29/10/2020 (Rv. 659279 - 01)