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Protezione umanitaria- Condizioni di vulnerabilità – Cass. n. 23898/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria- Condizioni di vulnerabilità- Ragioni di salute - Successione di leggi - D.l. n. 113 del 208 conv. in l. n. 132 del 2018-Permesso di soggiorno per cure mediche - Esclusione - Permesso di soggiorno per "casi speciali" - Valutazione- Fattispecie relativa a domanda presentata prima del 5 ottobre 2018.

In materia di protezione internazionale, la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, addotta dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n.113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della novella citata e comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali” previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto d.l., della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal citato art.1 comma 9 del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, avente contenuto e durata più restrittivi (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, decidendo sulla richiesta di protezione umanitaria per motivi di salute, presentata dallo straniero prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, aveva riconosciuto al richiedente il nuovo permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) bis del d.lgs. n. 286 del 1998, senza valutare, invece, che la condizione di vulnerabilità del richiedente doveva essere esaminata alla luce della normativa previgente).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23898 del 29/10/2020 (Rv. 659571 - 01)

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