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Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria – Cass. n. 24010/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice - Necessità - Fondamento - Limiti.

In materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto, da parte del richiedente asilo, il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzi aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poiché è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione. Ne consegue che, in tale fase, prodromica alla decisione di merito, la valutazione di credibilità impeditiva dell'adempimento del detto dovere dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza, venendo meno il menzionato obbligo di cooperazione pure nei casi di evidente contrasto fra le vicende narrate ed i fatti notori riguardanti il Paese in questione, che faccia categoricamente escludere l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24010 del 30/10/2020 (Rv. 659524 - 01)

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