Protezione internazionale – Cass. n. 22950/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 13 del 2017, per violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione eurounitaria ed, in particolare, la dir.UE n. 2013/32, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C - 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l'appello, poiché l'esigenza di assicurare l'effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22950 del 21/10/2020 (Rv. 659116 - 01)