Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione art. 8, comma 3 d. Igs. n. 25 del 2008 - Deduzione dell'omessa indicazione delle fonti di informazione - Insufficienza - Onere di allegazione di COI idonee a modificare la decisione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l'omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l'onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020 (Rv. 659276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
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22769
2020