Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Protezione internazionale - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità - Fattispecie.
La valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese e non genericamente all'area geografica nel quale il medesimo è collocato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva basato la decisione su informazioni riferite in generale all'area geografica dell'Africa dell'Ovest e del Sahel e non, in particolare, alla Costa d'Avorio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020 (Rv. 659409 - 02)
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