Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo – Cass. n. 22527/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Domanda - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione complessiva della vicenda - Necessità - Beneficio del dubbio - Applicabilità.
In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere condotta atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del ”beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020 (Rv. 659409 - 01)