Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.
In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23021 del 21/10/2020 (Rv. 659424 - 01)
corte
cassazione
23021
2020