Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Inammissibilità per assenza di nuovi elementi - Nuova audizione del richiedente - Necessità - Esclusione.
In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008, senza che sia necessaria la rinnovazione dell'audizione del richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22875 del 21/10/2020 (Rv. 659243 - 01)
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22875
2020