Minore straniero soggiornante in Italia - Cass. n. 27237/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex 31, c. 3 del d. Igs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Conseguenze economiche dell'eventuale rimpatrio dei genitori - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi per il rilascio dell'autorizzazione alla permanenza in Italia dei familiari degli stranieri minori di età, il tribunale per i minorenni nell'effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui il minore è nato o vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni è idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva valutato come la perdita di un lavoro economicamente soddisfacente da parte dei genitori, potesse incidere sui minori non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista relazionale ed affettivo, tenuto conto anche dell'età prescolare dei bambini di cinque e di due anni, nati e sempre vissuti in Italia e del loro radicamento, nel Paese).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27237 del 30/11/2020 (Rv. 659830 - 01)