Skip to main content

Protezione internazionale - Ricorso in cassazione -Cass. n. 27232/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Mancanza di apposita certificazione del difensore ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Certificazione rilasciata in sede di deposito della memoria integrativa - Efficacia sanante - Esclusione- Inammissibilità del ricorso.

In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo favore, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, a margine della memoria integrativa, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27232 del 30/11/2020 (Rv. 659975 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083

corte

cassazione

27232

2020