Costituzione della Repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Nullità per omessa traduzione - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020 (Rv. 659746 - 01)
omessa traduzione
in una lingua
corte
cassazione
26576
2020