Protezione internazionale - Regolamento di Dublino III -Cass. n. 26603/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Regolamento di Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Sindacato del giudice ordinario - Limiti - Rivalutazione della domanda già esaminata da altro Stato - Esclusione - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, nella vigenza del regolamento di Dublino III, al giudice investito del ricorso del richiedente asilo avverso il decreto di trasferimento nello Stato membro che lo aveva preso in carico compete unicamente il sindacato di legalità riguardo detto atto, ai fini della verifica del rispetto del procedimento e dei criteri di competenza, mentre è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, sia perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, sia perché l'operatività delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 del citato regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26603 del 23/11/2020 (Rv. 659627 - 01)