Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Cass. n. 26126/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie.
In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132