Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito -Cass. n. 26229/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative in concreto utilizzate - Necessità - Dati raccolti da una testata giornalistica - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l'accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell'istante; a tal fine, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che si era limitata a fare riferimento alle "notizie desumibili facilmente da qualunque sito di politica internazionale, come ad es. internazionale.it").
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26229 del 18/11/2020 (Rv. 659681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132