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Procedimenti in materia di protezione internazionale – Cass. n. 2010/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimenti in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per cassazione - "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - In genere.

Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento necessario del pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile "ratione temporis") prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021 (Rv. 660372 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2

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