Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Cass n. 26376/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Responsabilità per "crimini di guerra" - Definizione - Fattispecie.
La nozione di crimini di guerra, richiamata dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 251 del 2007 quale condizione ostativa per il riconoscimento dello status di rifugiato, va identificata nel compimento di gravi violazioni delle norme internazionali riguardanti i conflitti internazionali o interni, consistenti in leggi, consuetudini di guerra e diritto pattizio applicabile al caso concreto, posti a tutela di valori essenziali, riconosciuti dalla comunità e riguardanti la conduzione delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati, sicché la condotta integrativa di tale figura deve necessariamente differenziarsi per una sua peculiare offensività e risultare concretamente lesiva dei predetti valori essenziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dal richiedente, a causa della sua partecipazione ad un conflitto armato interno insorto nel paese d'origine).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26376 del 19/11/2020 (Rv. 659578 - 01)