Protezione internazionale - domanda reiterata – Cass. n. 2453/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Domanda reiterata ex art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione applicabile "ratione temporis" - Inammissibilità - Automatismo - Esclusione - Valutazione preliminare - Necessità - Fondamento.
In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, convertito in l. n. 173 del 2020, impone di ritenere, anche compatibilmente con il dato letterale della norma, che la domanda presentata in pendenza di una procedura espulsiva, non possa per ciò solo essere dichiarata automaticamente inammissibile, senza valutare preliminarmente, nel pieno rispetto dei diritti della persona, se effettivamente la prima domanda reiterata sia stata presentata con il solo scopo di eludere o ostacolare l'esecuzione dell'espulsione, oppure se dalla domanda reiterata siano emersi elementi o risultanze nuove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, considerato che, diversamente opinando, la norma violerebbe l'art. 117 Cost. per contrarietà all'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE - che prevede espressamente la necessità, in caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un'espulsione, di un "esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rispetto alla precedente domanda" - nonché con l'art. 10 Cost., poiché l'automatismo, nel caso in cui sia già in corso l'espulsione, escluderebbe il vaglio di un'autorità terza in ordine all'accertamento di tali elementi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2453 del 03/02/2021 (Rv. 660500 - 01)