Riconoscimento della protezione umanitaria – Cass. n. 1347/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Padre convivente con moglie e figlio minore sul territorio italiano - Situazione di vulnerabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, non valendo ad escluderlo il disposto dell'art. 31. terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell'art. 8 Cedu, la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme affinchè i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva escluso la configurabilità della protezione umanitaria, senza avere valutato la circostanza, riferita dal richiedente in sede di audizione, di essere convivente con moglie e figlio in un centro di accoglienza).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1347 del 22/01/2021