Procedimenti in materia di protezione internazionale – Cass. n. 932/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Informazioni sul Paese di origine - Conoscibilità - Configurabilità - Inesattezza delle informazioni - Conseguenze - Fattispecie.
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, le risultanze delle fonti informative sul Paese di origine del richiedente asilo (cd. C.O.I.) non possono non essere conosciute dal giudice del merito in ragione della loro diretta disponibilità da parte della collettività e della loro capillare diffusione mediante canali informatici disponibili alla pluralità dei consociati sicché, gravando sul giudice il dovere di acquisire anche d'ufficio notizie precise e aggiornate sulla situazione esistente nello Stato o nell'area di provenienza del cittadino straniero, l'inesattezza di tali informazioni, conseguente alla mancata considerazione di eventi di pubblico dominio, costituisce violazione del menzionato dovere di cooperazione istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riguardo alla situazione esistente in Costa d'Avorio, non aveva considerato l'intervenuta assoluzione di Gbabo dall'accusa di crimini contro l'umanità, mentre tale circostanza non poteva essere ignorata, poiché vi erano ancora militari a lui fedeli e lo scenario di violenza generalizzata si era creato proprio per il suo rifiuto di accettare la sconfitta alle elezioni presidenziali del 2010).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 932 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115