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Riconoscimento della protezione internazionale – Cass. n. 102/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Presupposti - Obiezione di coscienza - Nozione.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'obiezione di coscienza rileva sia come "obiezione assoluta" ( c.d. obiettori pacifisti) che sotto forma di "obiezione parziale" e, in tale ultimo caso sia avuto riguardo al rifiuto dell'uso illegale della forza ("ius ad bellum") che sotto l'aspetto del rifiuto dell'uso di mezzi e metodi di guerra non consentiti o non conformi al diritto internazionale o al diritto internazionale umanitario ("ius in bello").

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 102 del 08/01/2021

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cassazione

102

2021