Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Presupposti - Rischio di persecuzione per obiezione di coscienza - Valutazione del rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Sufficienza - Valutazione della proporzionalità della sanzione applicata in caso di renitenza alla leva - Necessità - Esclusione.
Va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi rischi di essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della sanzione applicata nell'ordinamento di provenienza del richiedente (nella specie l'Ucraina).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 102 del 08/01/2021