Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Verifica della situazione effettiva ed aggiornata del Paese di provenienza - Necessità - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative - Necessità.
In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 262 del 12/01/2021