Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Cass. n. 198/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Rimpatrio - Esposizione al rischio di ingiusta limitazione della libertà personale - Vulnerabilità - Configurabilità - Modalità di accertamento - Fattispecie.
In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, integra una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente la violazione, nel paese di origine, di diritti umani fondamentali quali il diritto di difesa ed il diritto alla libertà personale, senza necessità di approfondire la situazione delle carceri e del trattamento riservato ai detenuti, ove il riconoscimento della protezione umanitaria non sia collegato alle caratteristiche della esecuzione della pena detentiva nel paese di origine, ma alla intrinseca ingiustizia della condanna ivi subita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato, attraverso gli atti del parallelo procedimento di estradizione, che la condanna era stata inflitta al richiedente all'esito di un procedimento penale non assistito da adeguate garanzie ed in virtù di sentenza sostanzialmente priva di motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 198 del 11/01/2021