Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Familiare oppositore politico - Verifica dell'attualità della minaccia in capo al richiedente - Necessità - Omesso svolgimento di attività politica da parte del richiedente - Irrilevanza.
Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, per determinare se il medesimo, previa verifica dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare con la persona minacciata sia a sua volta esposto allo stesso pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di attività politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4377 del 18/02/2021 (Rv. 660503 - 01)