Riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria – Cass. n. 3968/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine - Esame specifico e attuale - Necessità.
Il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dagli artt. 5, comma 6, 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs. n. 251 del 2007, impone l'esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3968 del 16/02/2021 (Rv. 660421 - 01)