Protezione umanitaria – riconoscimento o diniego – Cass. n. 5022/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali - Rilevanza.
Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5022 del 24/02/2021 (Rv. 660461 - 01)