Riconoscimento della protezione umanitaria – Cass. n. 5506/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Accertamento della condizione di vulnerabilità - Presenza in Italia di figli minori - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 dei 1998, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie formulata da una richiedente, madre di due gemelli di circa due anni, senza tener conto di tale circostanza).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021 (Rv. 660543 - 01)