Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Delega - Dal giudice designato per la trattazione al giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione.
Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5425 del 26/02/2021