Protezione sussidiaria - Paese di origine del richiedente – Cass. n. 5523/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione sussidiaria - Paese di origine del richiedente - Individuazione in relazione al momento della presentazione della domanda - Necessità - Attività istruttoria relativa al suo accertamento - Priorità rispetto all'accertamento dei presupposti della protezione - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione sussidiaria, l'espressione "paese di origine" del richiedente, di cui all'art. 14, lett. b) d. lgs. n. 251 del 2007 deve intendersi riferita al paese della sua cittadinanza al momento della presentazione della domanda di protezione ed il giudice del merito, nel caso in cui non vi sia certezza su tale dato, deve compiere l'indagine ad esso relativa, quale passaggio logico necessario, prima di procedere all'istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare il ricorso senza prendere posizione in ordine a quello che riteneva essere il paese di origine della richiedente, aveva indicato in motivazione quale paese di provenienza, alternativamente, la Sierra Leone, la Nigeria ed il Marocco).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5523 del 01/03/2021 (Rv. 660729 - 01)