Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Censura in sede di legittimità - Onere di allegazione del ricorrente - Distinzioni - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021 (Rv. 660795 - 01)