Protezione umanitaria - Presupposti – Cass. m. 7396/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Presupposti - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Lavoro e attività formative e di istruzione svolte dal richiedente - Previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, regionali o locali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021 (Rv. 660750 - 01)