Induzione di una donna a contrarre un matrimonio forzato – Cass. n. 6228/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Induzione di una donna a contrarre un matrimonio forzato - Mancanza di una vera e propria imposizione - Riconoscimento della protezione sussidiaria - Esclusione - Sottoposizione a pressioni implicanti forti disagi e sofferenze -Riconoscimento della protezione umanitaria - Sussistenza.
In materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerti che l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario" di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6228 del 05/03/2021 (Rv. 660887 - 01)