Protezione internazionale e protezione sussidiaria – Cass. n. 5829/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Necessità - Contenuto.
In tema di protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale", la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato; tale situazione sussiste non solo quando le persone di orientamento omosessuale, per poter vivere liberamente la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza (nella specie, Costa d'Avorio) l'omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di tale condizione e tale Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5829 del 03/03/2021 (Rv. 660627 - 01)