Protezione sussidiaria - Conflitto armato – Cass. n. 5675/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c. del d. Igs. n. 251 del 2007 - Conflitto armato - Nozione.
In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021 (Rv. 660734 - 01)