Protezione umanitaria - vulnerabilità legata a patologia da grave stress traumatico – Cass. n. 8990/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Allegazione della condizione di vulnerabilità legata a patologia da grave stress traumatico derivante da sevizie subite nel paese di transito - Valutazione specifica - Necessità - Incidenza sulla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza.
In tema di protezione umanitaria, ove il richiedente deduca, a sostegno della sua condizione di vulnerabilità, di essere affetto da disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite nel paese di transito, il giudice, ove la peculiare condizione allegata sia accertata, deve specificamente valutarne l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere, di per sé solo, per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8990 del 31/03/2021 (Rv. 660924 - 01)