Domanda di protezione internazionale – Cass. n. 8282/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Inosservanza delle garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 - Conseguenze - Mancata allegazione o dimostrazione da parte dell'interessato dell'inosservanza - Irrilevanza.
In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del medesimo Regolamento).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8282 del 24/03/2021 (Rv. 661044 - 01)