Permesso di soggiorno per motivi familiari – Cass. n. 7842/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Pericolosità sociale del richiedente ed esistenza di legami familiari presupposti alla richiesta - Valutazione - Necessità - Criteri - Contesto di abbandono familiare - Elementi probatori.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021 (Rv. 660803 - 01)