Protezione internazionale e umanitaria – Cass. n. 7778/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente o sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica valutazione di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di cooperazione istruttoria - Sussistenza.
In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il racconto sulla base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell'omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal solo fatto che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021 (Rv. 660790 - 01)