Procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale – Cass. n. 14669/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di primo grado - Ordinanza di rigetto della domanda letta in udienza - Termine per la proposizione dell'appello - Decorrenza dalla data della lettura - Fondamento. Impugnazioni civili - appello.
Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del d.l. lgs. citato e, nel caso in cui l'ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14669 del 26/05/2021 (Rv. 661400 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_176