Protezione internazionale - Obiezione di coscienza – Cass. n. 13461/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13461 del 18/05/2021 (Rv. 661447 - 01)