Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in cassazione - Inapplicabilità - Ragioni.
La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria prevista dall'art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l'immediata sua applicazione ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire "la duplicazione di procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi", finalità che si attaglia ai procedimenti ed ai giudizi di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 17/05/2021 (Rv. 661369 - 01)