Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione di vulnerabilità – Cass. n. 12649/2021
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione di vulnerabilità - Violenze subite da minorenne nel paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la circostanza che il richiedente abbia dedotto, tra l'altro, di avere subito, da minorenne, violenze nel paese di transito, deve essere considerata unitamente al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, poiché si tratta di fatto potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, tanto da essere ostativa al rientro del richiedente nel suo paese di provenienza, tenuto conto altresì del fatto che l'art. 19, comma 2 bis del d,lgs. n. 286 del 1998 (introdotto da d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 129 del 2011), nell'individuare ai fini del divieto di espulsione e di respingimento le "categorie vulnerabili", dà rilievo "alle gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12649 del 12/05/2021 (Rv. 661502 - 01)