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Procedura di asilo e condizioni di accoglienza – Cass. n. 18621/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Reg. U.E. n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Precedente domanda di protezione internazionale presentata presso altro Stato membro U.E. - Trasferimento presso detto Stato - Limiti - Procedura di asilo e condizioni di accoglienza presso lo Stato di trasferimento - Carenze sistemiche - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, l'individuazione dello Stato competente all'esame della domanda spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ma la decisione sul trasferimento presso altro Stato membro U.E. in caso di precedente domanda ivi presentata è comunque soggetta al vaglio del giudice ordinario, che ha il compito di accertare l'inesistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta di Nizza, nonché dell'art. 3 della CEDU. (Nella specie, è stato confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva annullato il provvedimento di trasferimento in Bulgaria del richiedente la protezione internazionale per ragionevoli dubbi sul regime di accoglienza dei richiedenti asilo).

Corte di cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18621 del 30/06/2021 (Rv. 661651 - 01)

 

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