Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Mancata istanza di parte - Valutazione officiosa della sua opportunità da parte del giudice - Necessità - Mancanza della valutazione - Censurabilà in cassazione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il giudice è tenuto a valutare l'opportunità di dar corso all'audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte e il mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 02)
Riferimenti normativi:Cod_Proc_Civ_art_360
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