Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 - Svolgimento del colloquio di cui all'art. 5 - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In materia di protezione internazionale il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 non è superabile per effetto dello svolgimento del colloquio previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, prescrivendo quest'ultimo la sussistenza congiunta di entrambe le garanzie; né il mancato rispetto delle stesse può essere sostituito dalla presunzione di conoscenza o ovviato con una conoscenza acquisita "aliunde" all'interessato, pena la violazione del principio di effettivo e uniforme trattamento dello straniero nel territorio europeo posto alla base della normativa eurounitaria.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 01)
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