Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Convivenza effettiva con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana - Inespellibilità - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Spettanza.
I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021 (Rv. 662855 - 01)
Corte
Cassazione
28201
2021