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Persecuzione per motivi religiosi – Cass. n. 22275/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Riconoscimento dello "status" di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Interpretazione dell'art. 2, lett. c), della direttiva n. 2004/83/CE - Sentenza della C.G.U.E. 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11.

 

In tema di persecuzione per motivi religiosi, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C- 99/11, Bundesrepublik Deutschlande, contro altri) all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, a sua volta vincolante l'interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da quella dell'Unione, nell'esame di una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato", il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021 (Rv. 661995 - 02)

 

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Cassazione

22275

2021